Art. 6. Gli importatori sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai programmi di importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio predisposti per il mese successivo, e distinti per provenienza e per posizione doganale, nonche' i dati riguardanti le importazioni degli oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese precedente. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fornita anche per le esportazioni e per i bunkeraggi internazionali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, effettuate a far tempo dal 1 gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza.