Art. 6.

  Gli   importatori   sono   tenuti   a   comunicare   al   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, entro il giorno 10
di  ogni mese, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, i dati relativi ai programmi di importazione di
oli  minerali  greggi  naturali  di  petrolio predisposti per il mese
successivo,  e  distinti  per  provenienza  e per posizione doganale,
nonche'  i dati riguardanti le importazioni degli oli minerali greggi
naturali di petrolio effettuate nel mese precedente.
  La  comunicazione  di  cui  al comma precedente deve essere fornita
anche per le esportazioni e per i bunkeraggi internazionali.
  Entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto    gli    importatori    devono   comunicare   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati relativi alle
importazioni  di  oli  minerali  greggi  naturali  di petrolio e alle
esportazioni di prodotti finiti, effettuate a far tempo dal 1 gennaio
1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza.