Art. 7.

  E' istituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, una Commissione consultiva, presieduta dal direttore
generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e composta
da  un  rappresentante: del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  del  Ministero del bilancio e della programmazione
economica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del
Ministero  della  marina  mercantile,  del  Ministero  del  commercio
estero, dell'Unione petrolifera e dell'Ente nazionale idrocarburi.
  Possono  essere  chiamati a partecipare ai lavori della Commissione
esperti in numero non superiore a tre.
  La  segreteria  della  Commissione  e' costituita con il decreto di
nomina della Commissione stessa.
  La  Commissione,  oltre  a  svolgere i compiti di cui ai precedenti
articoli 3 e 5, esamina le domande di concessione del contributo, con
la relativa documentazione, ed esprime in merito il proprio parere.
  Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle richieste di contributo
o  sulle  relative  documentazioni,  la Commissione puo' disporre per
l'audizione degli interessati.