Art. 7. E' istituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una Commissione consultiva, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e composta da un rappresentante: del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della marina mercantile, del Ministero del commercio estero, dell'Unione petrolifera e dell'Ente nazionale idrocarburi. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti in numero non superiore a tre. La segreteria della Commissione e' costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa. La Commissione, oltre a svolgere i compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, esamina le domande di concessione del contributo, con la relativa documentazione, ed esprime in merito il proprio parere. Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle richieste di contributo o sulle relative documentazioni, la Commissione puo' disporre per l'audizione degli interessati.