Art. 9.

  Il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato e'
autorizzato  a  coordinare  gli  approvvigionamenti  di  oli minerali
greggi  naturali  di  petrolio,  tenuto  conto  anche  degli  accordi
intervenuti  in  sede  OCSE,  e  sentito il Ministro per il commercio
estero.