Art. 5.

  Le   pene   stabilite  negli  articoli  precedenti  possono  essere
diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita'
o per la qualita' delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi
chimici,  il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la
reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.