Art. 6.

  Chiunque,  al  fine  di  incutere  pubblico  timore  o di suscitare
tumulto  o  pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica
fa  esplodere  colpi  di  arma  da fuoco o fa scoppiare bombe o altri
ordigni  o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce
piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.
  E' abrogato l'articolo 420 del Codice penale.