Art. 6. Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni. E' abrogato l'articolo 420 del Codice penale.