(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 10)
                              Art. 10. 
                     Bruciatori e griglie mobili 

 
  10.1. I combustibili  liquidi  non  possono  essere  impiegati  nei
focolari se non per mezzo di idonei apparecchi bruciatori rispondenti
alle caratteristiche costruttive e funzionali appresso e specificate. 
  10.2. La massima potenzialita' di un bruciatore,  in  relazione  al
tipo ed alle caratteristiche del combustibile o dei  combustibili  da
usare  nonche'  le  corrispondenti  temperature  di  preriscaldamento
devono essere dichiarate dal  costruttore  e  riportate  su  apposita
targa ben visibile, applicata in modo inamovibile sul corpo del 
bruciatore stesso. 
  10.3. La temperatura di preriscaldamento dei  combustibili  liquidi
aventi viscosita' superiore a 4 gradi Engler deve essere non 
inferiore a 70 gradi C. 
  10.4. Sono ammessi bruciatori che permettano di usare  combustibili
di tipi e caratteristiche diverse da quelli originariamente  previsti
ed indicati nella targa purche' i nuovi dati siano  riportati  su  di
una nuova targa regolamentare. In questo caso la targa deve essere 
sostituita a cura dell'installatore che esegue la modifica. 
  10.5. La potenzialita' massima di un bruciatore puo' essere ridotta
da parte del costruttore  mediante  limitazione  della  corsa  di  un
organo  di  regolazione  da  attuarsi  in  modo   permanente   e   da
riconoscersi all'atto del collaudo e dell'impianto termico. La nuova 
potenzialita' massima deve risultare sull'apposita targa. 
  10.6. La potenzialita' massima di esercizio di  un  bruciatore  non
deve in nessun caso risultare superiore alla potenzialita' massima 
del focolare servito. 
  10.7. I  bruciatori  devono  essere  sempre  muniti  di  organi  di
regolazione, manuali o automatici, che consentano di parzializzare la
portata del combustibile e quella dell'aria comburente,  al  fine  di
adeguarle alle fasi di avviamento ed alle diverse richieste 
dell'impianto termico. 
  10.8. I bruciatori devono essere alimentati  dai  serbatoi  tramite
tubazioni metalliche poste in opera stabilmente e con giunzioni a 
perfetta tenuta. 
  10.9. Sono ammessi tronchi  di  tubazioni  flessibili  solo  per  i
collegamenti dei bruciatori: in questo caso  essi  non  devono  avere
lunghezza superiore a m. 150 e devono essere posti in  vista,  devono
essere costituiti con materiali resistenti alla temperatura ed 
all'azione del combustibile, protetti con guaina metallica esterna. 
  10.10. Le condotte di alimentazione devono  essere  assoggettate  a
prova di tenuta mediante gasolio. La prova va estesa a tutto il  loro
sviluppo e va effettuata prima del collaudo dell'impianto termico. La
pressione di prova deve essere pari ad 1,5 volte quella di esercizio 
e comunque non inferiore a 4 Kg/cmq. 
  10.11. E' obbligatorio che  sulle  condotte  di  alimentazione  dei
bruciatori  sia  inserito   un   dispositivo   di   filtrazione   del
combustibile, ubicato in modo tale che l'ispezione e la pulizia ne 
risultino agevoli. 
  10.12. La temperatura dei combustibili preriscaldati  deve  potersi
facilmente rilevare in prossimita' del loro ingresso nel bruciatore 
per consentire la verifica con quella prescritta sulla targa. 
  10.13. L'avviamento  ed  il  funzionamento  dei  bruciatori  devono
essere   resi   impossibili   mediante   opportuni   dispositivi   di
interdizione quando la temperatura dei  combustibili  in  arrivo  sia
inferiore di oltre 5 gradi C a quella corrispondentemente prescritta 
sulla targa. 
  10.14. L'alimentazione del combustibile ai bruciatori  in  caso  di
mancanza di fiamma, deve essere automaticamente arrestata entro i 
tempi massimi sottoindicati: 

 
    
=====================================================================
                                                |  Tempi d'arresto
             Potenzialita massima               |      massimi
                   (Kcal/h)                     |     (secondi)
------------------------------------------------|-------------------
fino a 200.000...............................   |        20
da 200.000 a 600.000.........................   |        10
oltre 600.000................................   |         5(1)
|

    

 
(1) In caso di spegnimento della fiamma durante il funzionamento, 
lo arresto deve verificarsi entro un secondo. 

 
10.15. I bruciatori muniti di dispositivi automatici di accensione 
devono consentire tentativi di accensione o di riaccensione solamente
entro i tempi d'arresto indicati nella tabella. 
10.16. Entro detti tempi sono consentiti tentativi automatici di 
riaccensione in numero non  superiore  a  tre  per  i  bruciatori  di
potenzialita' massima fino a 600.000 Kcal/h ed a uno per i bruciatori
di potenzialita' massima oltre 600.000 Kcal/h. 
10.17. I dispositivi automatici non devono permettere interventi 
manuali tendenti a prolungare i tempi d'arresto  od  a  rinnovare  il
numero dei tentativi di riaccensione oltre quelli ammessi. 
10.18. I dispositivi automatici che agiscono sugli organi di 
arresto dell'alimentazione  del  combustibile  ai  bruciatori  devono
essere  costituiti  in  modo  tale  che,  dopo  i  tempi  di  arresto
regolamentari, possono essere reinseriti soltanto mediante intervento
manuale. 
10.19. I focolari serviti da bruciatori aventi potenzialita' 
massima fino a 600.000 Kcal/h,  prima  dei  tentativi  di  accensione
susseguenti ad un reinserimento manuale dei  dispositivi  automatici,
devono essere liberati dai  prodotti  gassosi  mediante  ventilazione
forzata di durata non inferiore a 10 secondi. 
10.20. I focolari serviti da bruciatori aventi potenzialita' 
massima superiore a 600.000 Kcal/h prima dei tentativi di  accensione
susseguenti ad un reinserimento manuale dei  dispositivi  automatici,
devono essere liberati dai  prodotti  gassosi  mediante  ventilazione
forzata di durata non inferiore a 15 secondi. 
10.21. La ventilazione dei focolari puo' essere attuata anche 
mediante tiraggio naturale, in questo caso la sua durata minima  deve
essere doppia di quelle sopra indicate. 
10.22. Gli impianti termici nei quali si impiegano i combustibili 
solidi ammessi dalla legge sono soggetti alle disposizioni  riportate
di seguito nei casi in cui: 
il focolare abbia un sistema di eliminazione meccanica del 
combustibile; 
nel focolare vengano bruciati combustibili macinati di qualunque 
tipo. 
10.23. La massima potenzialita' consentita da un dispositivo di 
alimentazione meccanica per focolari in relazione  al  tipo  ed  alle
caratteristiche del combustibile da usare, deve essere dichiarata dal
costruttore e riportata su apposita targa ben visibile, applicata  in
modo inamovibile sul corpo del dispositivo stesso. 
10.24. Sono ammessi dispositivi che permettano di bruciare 
combustibili solidi di tipi e caratteristiche diverse purche'  questi
siano indicati sulla medesima targa di cui sopra. 
10.25. Sono ammesse le trasformazioni di dispositivi le quali 
permettano di usare combustibili solidi  di  tipo  e  caratteristiche
diverse da quelli originariamente previsti ed  indicati  nella  targa
purche'  i  nuovi  dati  siano  riportati  su  di  una  nuova   targa
regolamentare. 
10.26. La potenzialita' massima di un dispositivo puo' essere 
ridotta  mediante  modifica  delle  caratteristiche  di   un   organo
meccanico purche' sia attuata in modo permanente  senza  possibilita'
di manomissione e venga riconosciuta  idonea  all'atto  del  collaudo
dell'impianto termico. 
10.27. La potenzialita' massima di esercizio di un dispositivo di 
alimentazione meccanica di combustibile solido  non  deve  in  nessun
caso  essere  superiore  alla  potenzialita'  massima  del   focolare
servito. 
10.28. I combustibili polverizzati non possono essere usati nei 
focolari se non per mezzo di  idonei  dispositivi  bruciatori  aventi
potenzialita' superiore ed un milione di Kcal/h. 
10.29. I dispositivi bruciatori di combustibili polverizzati devono 
rispondere a tutte le disposizioni stabilite  per  i  dispositivi  di
alimentazione meccanica  dei  combustibili  solidi  ad  eccezione  di
quelle relative alla riduzione della potenzialita' massima,  che  non
e' consentita. 
10.30. Sono consentiti anche i dispositivi bruciatori di miscele di 
combustibili liquidi con combustibili solidi sotto forma polverizzata
sempreche' rispondenti alle medesime  disposizioni  stabilite  per  i
bruciatori di combustibili polverizzati.