(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 9)
                               Art. 9. 
                              Focolari 

 
  9.1. Il volume e le caratteristiche  delle  camere  di  combustione
degli  impianti  termici  devono  essere  determinati  all'origine  e
verificati ai collaudi in rapporto alle massime potenzialita' ammesse
ed alla natura e tipo dei combustibili da bruciare in modo  tale  che
la fiamma visibile si esaurisca sempre entro di esse. 
  9.2. Inoltre, la temperatura dei fumi all'uscita  degli  apparecchi
di  cui  fanno  parte  i  focolari  deve  risultare,   in   fase   di
funzionamento di 2/3 della massima potenzialita' non inferiore a  160
gradi C. 
  9.3. La massima potenzialita' ammessa per una camera di combustione
o focolare nonche' la natura ed il tipo di combustibili  da  bruciare
in essi devono essere  dichiarati  dal  costruttore  e  riportati  su
apposita targa ben visibile,  applicata  in  modo  inamovibile  sulla
piastrina   frontale   o   su   altro   elemento   principale   fisso
dell'apparecchio di cui il focolare stesso fa parte. 
  9.4. Sono ammessi focolari che permettano di bruciare  combustibili
di natura e tipi diversi purche' essi siano indicati sulla  targa  di
cui sopra, insieme con le corrispondenti potenzialita' massime. 
  9.5. Sono ammesse  le  trasformazioni  di  focolari  esistenti  che
permettano di bruciare combustibili  di  natura  e  tipi  diversi  da
quelli originariamente previsti ed indicati nella  targa  purche'  le
nuove caratteristiche e le corrispondenti nuove massime potenzialita'
siano tali che la fiamma visibile si esaurisca sempre entro la camera
di combustione. In questo caso la targa deve essere sostituita a cura
dell'installatore  che  esegue   la   trasformazione   ed   i   nuovi
combustibili con le nuove potenzialita' devono essere riportati su di
essa. 
  9.6. Gli apparecchi di cui fanno parte  i  focolari  devono  sempre
essere dotati di fori spia opportunamente  disposti,  per  mezzo  dei
quali sia possibile la visione diretta della  fiamma  allo  scopo  di
permetterne il controllo. 
  9.7. Inoltre, un foro del diametro di mm. 50 con relativa  chiusura
metallica, atto a consentire il  rilevamento  della  temperatura  dei
fumi, deve essere disposto sul tratto terminale  del  raccordo  degli
apparecchi ai relativi canali da fumo.