Art. 12. Andato deserto il primo incanto, l'Amministrazione demaniale procedera', coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sara' proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti. Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purche' il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sara' bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza. Non si fara' mai luogo ad alienazione per trattative private.