Art. 12. 
 
  Andato  deserto  il  primo  incanto,  l'Amministrazione   demaniale
procedera',  coll'assistenza   di   un   membro   della   Commissione
provinciale, ad  un  secondo  incanto  mediante  schede  segrete.  Le
offerte a schede  segrete  saranno  presentate  col  certificato  del
seguito  deposito  del  decimo  del  prezzo,  e  secondo   l'articolo
precedente saranno dissuggellate in pubblico  nel  giorno  prefissato
dagli avvisi. L'aggiudicazione sara' proclamata in favore  di  colui,
la offerta del quale superi le altre e sia  per  lo  meno  eguale  al
prezzo prestabilito per gli incanti. 
 
  Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato,  si
potranno aprire nuovi incanti con  ribasso  del  prezzo,  purche'  il
provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi
dalla Commissione provinciale.  Vi  sara'  bisogno  dell'approvazione
della Commissione centrale  se  la  deliberazione  della  Commissione
provinciale sia stata presa a semplice maggioranza. 
 
  Non si fara' mai luogo ad alienazione per trattative private.