Art. 14. 
 
  Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate eguali,  in
anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento. 
 
  Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il  servizio  e  la
coltivazione del medesimo,  a  senso  dell'articolo  413  del  Codice
civile, dovra' essere  pagato  congiuntamente  al  primo  decimo  del
prezzo. 
 
  I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, ne'  in  tutto
ne' in parte, finche' l'aggiudicatario non ne abbia pagato  l'intiero
prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del  taglio;  o
non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea  garanzia
del pagamento, uniformandosi in ogni  caso  alle  disposizioni  delle
Leggi forestali. 
 
  Sara' fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si  anticipano
a saldo del  prezzo  all'atto  del  pagamento  del  primo  decimo,  e
l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive  entro
due anni dal giorno dell'aggiudicazione.