Art. 15. La ipoteca legale competente al Demanio pei fondi venduti, in virtu' dell'articolo 1969 del Codice civile, sara' inscritta d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sara' fatta, a cura del Prefetto, dello estratto del verbale di aggiudicazione, di cui e' parola nell' articolo 13. Gli articoli 20 e 22 della Legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.