Art. 15. 
 
  La ipoteca legale competente  al  Demanio  pei  fondi  venduti,  in
virtu'  dell'articolo  1969  del  Codice  civile,   sara'   inscritta
d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo  1985
dello stesso Codice, sulla presentazione che sara' fatta, a cura  del
Prefetto, dello estratto del verbale di  aggiudicazione,  di  cui  e'
parola nell' articolo 13. 
 
  Gli articoli 20 e 22 della  Legge  sul  credito  fondiario  del  14
giugno 1866 saranno applicabili  contro  i  debitori  morosi  per  la
riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.