Art. 17. 
 
  E' fatta facolta' al Governo di emettere, nelle epoche e  nei  modi
che credera' piu' opportuni, colle norme che verranno  stabilite  per
Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano
a far entrare nelle casse dello  Stato  la  somma  effettiva  di  400
milioni. 
 
  Questi titoli saranno accettati al  valore  nominale  in  conto  di
prezzo  sull'acquisto  dei  beni  da  vendersi  in  esecuzione  della
presente Legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.