Art. 17. E' fatta facolta' al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che credera' piu' opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni. Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente Legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.