Art. 22. Le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto cio' che non e' altrimenti disposto nella presente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addi' 15 agosto 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi. S. Tecchio.