Art. 22. 
 
  Le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il
loro effetto in tutto cio'  che  non  e'  altrimenti  disposto  nella
presente. 
 
    Ordiniamo che la presente, munita del sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato a Torino addi' 15 agosto 1867. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. 
 
                                                         U. Rattazzi. 
                                                         S. Tecchio.