Art. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non piu' riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal di' della pubblicazione di questa Legge, dai patroni se trattisi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purche' continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti. L'assegnamento anzidetto non potra' mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cessera' se l'investito venga provveduto di un altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza. Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, continuera' ad usarne.