Art. 3. 
 
  Gli odierni investiti per legale provvista degli  enti  morali  non
piu'  riconosciuti  a  termini  dell'articolo  primo,   gli   odierni
partecipanti  delle  chiese  ricettizie,  delle   comunie   e   delle
cappellanie corali, che  sieno  nel  possesso  della  partecipazione,
riceveranno, vita durante e dal di'  della  pubblicazione  di  questa
Legge, dai patroni se trattisi di benefizi o cappellanie di patronato
laicale, e negli altri casi dal  fondo  del  culto,  un  assegnamento
annuo corrispondente alla rendita netta  della  dotazione  ordinaria,
purche' continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti. 
 
  L'assegnamento anzidetto non potra' mai essere accresciuto, nemmeno
per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza  o  la
morte  di  alcuno  tra  i  membri  di  un  capitolo,  e  cessera'  se
l'investito venga provveduto di un altro beneficio,  o  si  verifichi
qualunque altra causa di decadenza. 
 
  Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una  casa
che faccia parte della dotazione dell'ente  ecclesiastico  soppresso,
continuera' ad usarne.