Art. 4. 
 
  Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti  di  patronato,
di devoluzione o di riversibilita' non potranno, quanto agli stabili,
farsi valere fuorche' sulla relativa rendita inscritta. 
 
  I  diritti  suaccennati,  sopra  qualunque  sostanza  mobiliare  od
immobiliare  devoluta  al  Demanio,  dovranno  essere,  nelle   forme
legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il  termine  di
cinque anni dalla  pubblicazione  della  presente  Legge,  salvo  gli
effetti delle Leggi anteriori quanto ai diritti  gia'  verificati  in
virtu' delle medesime. 
 
  I privilegi e le ipoteche legittimamente  inscritte  sopra  i  beni
immobili devoluti al Demanio dello  Stato  in  forza  della  Legge  7
luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto. 
 
  Pero'  si  dovra',  nell'inscrizione  nel  Gran  Libro  del  Debito
pubblico della rendita al fondo del culto, od all'ente  ecclesiastico
rispettivamente, fare la deduzione della  somma  corrispondente  agli
interessi del credito ipotecario inscritto. 
 
  I privilegi e le ipoteche  inscritti  per  garantire  l'adempimento
degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno  di  pien  diritto
cessare da ogni effetto.