Art. 4. Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilita' non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorche' sulla relativa rendita inscritta. I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al Demanio, dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge, salvo gli effetti delle Leggi anteriori quanto ai diritti gia' verificati in virtu' delle medesime. I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della Legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto. Pero' si dovra', nell'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico della rendita al fondo del culto, od all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario inscritto. I privilegi e le ipoteche inscritti per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.