Art. 5. I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente Legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si' e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile. Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla meta' il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale dovra' inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla meta' dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio. Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente Legge saranno tra essi divisi. I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'articolo 1°, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente Legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, si' e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.