Art. 5. 
 
  I patroni laicali dei benefizi  di  cui  all'articolo  1°  potranno
rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel  termine  di
un anno dalla promulgazione della presente Legge, con atto  regolare,
esente da tassa  di  registro,  ne  facciano  dichiarazione,  paghino
contemporaneamente un quarto del 30 per cento  del  valore  dei  beni
medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei
medesimi, si' e come di diritto, e si obblighino  di  pagare  in  tre
rate eguali annue gli altri tre quarti cogli  interessi,  salvo,  nei
rapporti  cogli   investiti,   e   durante   l'usufrutto,   l'effetto
dell'articolo 507 del Codice civile. 
 
  Qualora il patronato fosse misto, ridotto  alla  meta'  il  30  per
cento di cui sopra, il patrono laicale dovra'  inoltre  pagare  negli
stessi modi e termini una somma eguale alla meta' dei  beni  depurati
dai pesi annessi al benefizio. 
 
  Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi
loro accordati colla presente Legge saranno tra essi divisi. 
 
  I beni delle prelature e delle cappellanie,  di  cui  al  numero  5
dell'articolo 1°, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di  culto,
di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente Legge,
svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, si' e come  di  diritto,  e
mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia
tassa di  successione  fra  estranei,  sotto  pena,  in  difetto,  di
decadenza.