Art. 6. 
 
  I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al
numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignita' od
uffici capitolari. 
 
  Le cappellanie e gli altri benefizi di  dette  chiese  non  saranno
provvisti oltre al numero di sei. 
 
  Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre  temporalita'  dei
vescovadi rimasti o  che  si  lasceranno  vacanti,  continueranno  ad
essere devolute  agli  economati,  i  quali  dovranno  principalmente
erogarle, come ogni altro provento, a migliorare  le  condizioni  dei
parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di  culto  e  di  ristauro
delle  chiese  povere,  e  ad  altri  usi  di  carita',   giusta   le
disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314. 
 
  I conti di queste  erogazioni  saranno  annualmente  presentati  al
Parlamento in un col bilancio del Ministero di  Grazia,  Giustizia  e
Culti.