Art. 6. I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le dignita' od uffici capitolari. Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei. Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalita' dei vescovadi rimasti o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carita', giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314. I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.