Art. 8. 
 
  La Commissione provinciale sara'  composta  del  Prefetto,  che  ne
sara' il presidente, del Procuratore del Re presso il  Tribunale  del
capoluogo della Provincia, del Direttore del  Demanio  o  di  un  suo
delegato, di due cittadini  eletti,  ogni  due  anni,  dal  Consiglio
provinciale anche fuori del suo seno. 
 
  Una Commissione centrale di sindacato, composta di  un  Consigliere
di Stato, di un Consigliere della  Corte  dei  conti,  del  Direttore
generale del Demanio e Tasse, del Direttore del fondo pel culto, e di
altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal  Ministro
delle  Finanze,  sopraintendera'  all'amministrazione   e   vigilera'
all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo  le
norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con  Regio
Decreto. 
 
  Essa presentera' al Parlamento una relazione annuale sull'andamento
dell'amministrazione  e  delle  alienazioni   anzidette,   la   quale
relazione sara' esaminata dalla Commissione del bilancio.