(Regolamento-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  Le offerte si faranno in aumento del prezzo  estimativo  dei  beni,
non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame,  delle  scorte
morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si  vendono
col medesimo. 
 
  Ogni offerta verbale in aumento non potra' essere minore, dei  beni
il cui valore d'incanto e' inferiore alle lire 2,000, di lire 10 sino
alle lire 5,000, di lire 25; sino a lire 10,000, di lire 50;  fino  a
lire 50,000, di lire 100; fino a lire 100,000, di  lire  200;  e  per
ogni somma maggiore, di lire 500.