Art. 11. L'incaricato della presa di possesso, richiesto l'intervento dell'investito o dell'amministratore, si fara' esibire i registri e i conti di amministrazione, e tutte le scritture e titoli relativi alle proprieta', ai crediti, alle passivita', ed in generale ai diritti, obblighi e pesi dell'ente morale, e li descrivera' in apposito elenco. Lo stesso fara' per il denaro, per le derrate, i mobili di valore, gli arredi sacri e gli oggetti preziosi. L'incaricato demaniale dovra' numerare, cifrare e firmare i libri, i registri ed i conti d'amministrazione; provvedera' che tutto sia diligentemente custodito; e versera' il denaro e depositera' gli oggetti preziosi, che possano essere trasportati, nella cassa erariale piu' prossima, o in quella che verra' indicata con apposite istruzioni. Gli oggetti preziosi, che non vi si potessero trasportare, saranno depositati temporaneamente presso il Sindaco. Nell'un caso e nell'altro gli oggetti saranno accuratamente descritti, suggellati con triplo sigillo, e di tutto si redigera' processo verbale. Gli arredi sacri, i mobili e gli effetti necessari all'ordinaria officiatura delle chiese, verranno dal delegato descritti in apposito elenco e consegnati agli incaricati dell'officiatura.