(Regolamento-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
  Entro gli anzidetti dieci giorni dalla seguita  aggiudicazione,  il
compratore dovra' versare  nella  cassa  dello  Stato  designata  dal
capitolato il  decimo  del  prezzo  di  aggiudicazione,  e  l'importo
presuntivo del bestiame,  delle  scorte  morte  e  delle  altre  cose
mobili, nella somma indicata nell'avviso d'asta. 
 
  In acconto di queste somme  sara'  imputato  il  deposito  fatto  a
garanzia  dell'offerta,  sempreche'  il  medesimo,  ove  fosse  stato
eseguito in  titoli  del  debito  pubblico,  sia  dall'aggiudicatario
convertito nei titoli accennati all'art. 17  della  Legge  15  agosto
1867. 
 
  Nello stesso  termine  di  giorni  dieci,  l'aggiudicatario  dovra'
depositare la somma, che sara' indicata nell'avviso d'asta, in  conto
delle spese e tasse  di  trapasso,  di  trascrizione  e  d'iscrizione
ipotecaria, salvo la successiva liquidazione e regolazione. 
 
  I certificati o quietanze  comprovanti  gli  effettuati  versamenti
saranno presentati al Prefetto nei successivi tre giorni.