Art. 117. La stima del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili sara' eseguita inappellabilmente da un solo perito scelto d'accordo tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario quando trattasi di un valore stato presunto nell'avviso d'asta non maggiore di lire 5,000. Quando il valore presunto sia maggiore, la stima sara' fatta, pure inappellabilmente, da tre periti nominati uno dall'Amministrazione, uno dall'aggiudicatario ed il terzo dai due primi periti. Allorquando non vi sara' accordo tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario per la nomina dell'unico perito, o tra i due nominati per la scelta del terzo, la nomina sara' deferita al Pretore del luogo della consegna, per i valori presunti non superiori a lire 5,000, ed al Presidente del Tribunale nei casi di maggiore valore presunto. Tali nomine saranno fatte senza formalita' giudiziarie e con semplici lettere responsive alle richieste dell'Amministrazione demaniale.