(Regolamento-art. 117)
 
                              Art. 117. 
 
  La stima del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili
sara' eseguita inappellabilmente da un solo perito  scelto  d'accordo
tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario quando trattasi di un valore
stato presunto nell'avviso d'asta non maggiore di lire 5,000.  Quando
il  valore  presunto  sia  maggiore,  la  stima  sara'  fatta,   pure
inappellabilmente, da tre periti nominati  uno  dall'Amministrazione,
uno dall'aggiudicatario ed il terzo dai due primi periti. 
 
  Allorquando  non  vi  sara'   accordo   tra   l'Amministrazione   e
l'aggiudicatario per  la  nomina  dell'unico  perito,  o  tra  i  due
nominati per la scelta del terzo, la nomina sara' deferita al Pretore
del luogo della consegna, per i valori presunti non superiori a  lire
5,000, ed al Presidente del Tribunale nei  casi  di  maggiore  valore
presunto. 
 
  Tali nomine  saranno  fatte  senza  formalita'  giudiziarie  e  con
semplici  lettere  responsive  alle  richieste   dell'Amministrazione
demaniale.