(Regolamento-art. 118)
 
                              Art. 118. 
 
  Il compratore dovra' saldare nell'atto della consegna il prezzo del
bestiame, delle scorte morte e delle altre cose  mobili  nell'importo
che verra' determinato dai periti; e, tenuto calcolo  di  quanto  per
questo titolo si fosse da lui pagato all'atto  del  versamento  della
prima rata del prezzo di aggiudicazione  dei  beni,  si  fara'  tosto
luogo a quei compensi in piu' o in meno che risulteranno dovuti.