(Regolamento-art. 120)
 
                              Art. 120. 
 
  I  titoli  di  proprieta'  e   di   affitto,   ove   sieno   presso
l'Amministrazione, saranno consegnati al compratore. 
 
  Rimarranno presso l'Amministrazione quei  titoli  o  documenti  che
riguardassero    anche    altri    fondi    o    diritti    spettanti
all'Amministrazione, o fondi acquistati da piu' compratori, salvo  al
compratore  la  facolta'  di  averne  gratuitamente  copia   conforme
dall'Amministrazione.