(Regolamento-art. 122)
 
                              Art. 122. 
 
  Contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi,  o  di
tutto o di parte del prezzo, si procedera' colle norme sancite  dagli
articoli 20 e 22 della Legge sul  credito  fondiario  del  14  giugno
1866.