Art. 124. Trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto e' prescritto nell'articolo 112, si procedera' a di lui rischio e spese a nuovi incanti del fondo. L'aggiudicatario perdera' l'eseguito deposito, e sara' tenuto al pagamento delle spese d'incanto e di reincanto, e della differenza che si verificasse in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto dal reincanto, non meno che al risarcimento di qualunque danno che fosse derivato dal suo inadempimento.