(Regolamento-art. 124)
 
                              Art. 124. 
 
  Trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia  adempiuto
a quanto e' prescritto nell'articolo 112,  si  procedera'  a  di  lui
rischio e spese a nuovi incanti del fondo. 
 
  L'aggiudicatario perdera' l'eseguito deposito, e  sara'  tenuto  al
pagamento delle spese d'incanto e di reincanto,  e  della  differenza
che si verificasse in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e
quello ottenuto dal  reincanto,  non  meno  che  al  risarcimento  di
qualunque danno che fosse derivato dal suo inadempimento.