Art. 36. Andato deserto l'incanto, le Commissioni, sulle proposte delle Direzioni, deliberano se debba ripetersi l'esperimento d'asta sulle stesse basi, o se debbasi ridurre il prezzo o variare le condizioni. Le deliberazioni delle Commissioni, portanti riduzione di prezzo o variazione di condizioni, avranno immediato effetto se prese ad unanimita' di voti, tanto rispetto al provvedimento, quanto riguardo alla misura del ribasso; in caso diverso dovranno essere sottoposte alla Commissione centrale di sindacato per la definitiva approvazione.