(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Non  si  potra'  aumentare  il   personale,   di   cui   all'alinea
dell'articolo 41, ne' variare il piano di cui all'articolo 42,  senza
che sopra proposta delle Direzioni, v'abbia deliberato la Commissione
provinciale ad  unanimita'  di  voti.  Nel  caso  di  discrepanza  la
deliberazione sara' riservata alla Commissione centrale di sindacato. 
 
  Le deliberazioni delle Commissioni provinciali, che  autorizzassero
l'assunzione di nuovo personale, dovranno essere comunicate in  copia
alla Commissione  centrale  di  sindacato  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo seguente.