Art. 58. Alle spese che non figurano nei ruoli degli oneri (art. 51), o negli stati del personale (art. 54), sara' provveduto come in appresso. Saranno autorizzate dalle Direzioni, senza limite di somma: a) le spese consortili obbligatorie per manutenzioni di strade, ponti, argini, acquedotti, ecc.; b) le spese ai fabbricati ordinate dall'autorita' municipale per le sue attribuzioni sulla polizia, sulla edilita' e sull'igiene; c) le spese di assoluta indispensabilita' ed urgenza, che siano esclusivamente dirette ad impedire i danni delle proprieta' o ad arrestarne il progresso, con obbligo pero' di riferirne immediatamente alle Commissioni per le ulteriori disposizioni.