(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  Alle spese che non figurano nei ruoli  degli  oneri  (art.  51),  o
negli stati  del  personale  (art.  54),  sara'  provveduto  come  in
appresso. 
 
  Saranno autorizzate dalle Direzioni, senza limite di somma: 
 
    a) le spese consortili obbligatorie per manutenzioni  di  strade,
ponti, argini, acquedotti, ecc.; 
 
    b) le spese ai fabbricati ordinate dall'autorita' municipale  per
le sue attribuzioni sulla polizia, sulla edilita' e sull'igiene; 
 
    c) le spese di assoluta indispensabilita' ed urgenza,  che  siano
esclusivamente dirette ad impedire i  danni  delle  proprieta'  o  ad
arrestarne   il   progresso,   con   obbligo   pero'   di   riferirne
immediatamente alle Commissioni per le ulteriori disposizioni.