Art. 70. Le Direzioni in ciascun bimestre compileranno un prospetto, in doppio originale, distinto per uffici e per Provincie, delle variazioni subite dai beni amministrati, con l'indicazione delle conseguenti modificazioni sul reddito esigibile nell'anno, e ne trasmetteranno un esemplare alla Commissione provinciale, e l'altro alla Commissione centrale di sindacato.