(Regolamento-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  Le Direzioni in ciascun  bimestre  compileranno  un  prospetto,  in
doppio  originale,  distinto  per  uffici  e  per  Provincie,   delle
variazioni subite dai  beni  amministrati,  con  l'indicazione  delle
conseguenti modificazioni  sul  reddito  esigibile  nell'anno,  e  ne
trasmetteranno un esemplare alla Commissione provinciale,  e  l'altro
alla Commissione centrale di sindacato.