Art. 75. Sono esclusi dalla vendita: 1° I fabbricati dei conventi occupati per servizi governativi, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati; 2° Gli edifizi che saranno conservati ad uso di culto; 3° I monumenti ed i chiostri monumentali, giusta le Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867; 4° I dominii diretti, i censi, i livelli, le decime e le annue prestazioni di qualunque natura; 5° I fabbricati dei conventi, i quali fossero stati o potessero essere conceduti alle Provincie o ai Comuni, a termini e nei casi previsti dalla Legge 7 luglio 1866; 6° Sono parimenti esclusi dalla vendita, entro l'anno dalla promulgazione della Legge 15 agosto 1867, i beni costituenti la dotazione dei beneficii di cui all'articolo 5 della Legge stessa.