(Regolamento-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
  Sono esclusi dalla vendita: 
 
    1° I fabbricati dei conventi occupati per servizi governativi,  o
che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati; 
 
    2° Gli edifizi che saranno conservati ad uso di culto; 
 
    3° I monumenti ed i  chiostri  monumentali,  giusta  le  Leggi  7
luglio 1866 e 15 agosto 1867; 
 
    4° I dominii diretti, i censi, i livelli, le decime  e  le  annue
prestazioni di qualunque natura; 
 
    5° I fabbricati dei conventi, i quali fossero stati  o  potessero
essere conceduti alle Provincie o ai Comuni, a  termini  e  nei  casi
previsti dalla Legge 7 luglio 1866; 
 
    6° Sono parimenti  esclusi  dalla  vendita,  entro  l'anno  dalla
promulgazione della Legge 15  agosto  1867,  i  beni  costituenti  la
dotazione dei beneficii di cui all'articolo 5 della Legge stessa.