Art. 80. Se dal contratto di locazione risultasse che nel fitto dello stabile erano compresi il bestiame, le scorte morte e gli altri mobili inservienti allo stesso, si dedurra' dal fitto intero la quota corrispondente al valore dei medesimi; dovendo per essi farsi un prezzo speciale, come sara' detto nell'articolo 83. Se dal contratto di locazione risultassero poste a carico del conduttore in tutto od in parte le imposte gravanti il fondo, non sara' a farsi deduzione per le imposte, o sara' dedotta solo la parte rimasta a carico del locatore.