Art. 82. Se trattasi di canoni ed altre simili prestazioni, la deduzione si operera' detraendo dal prezzo estimativo dei beni l'importo del prezzo che sarebbe da sborsarsi per l'affrancazione. Il prezzo d'affrancazione, quando questa possa operarsi mediante cessione di rendita pubblica, sara' definitivamente determinato in ragione del valore di borsa della rendita pubblica all'epoca della formazione della tabella. In quelle Provincie in cui vi sieno canoni non affrancabili, se perpetui, la deduzione si operera' detraendo il loro valor capitale determinato nella ragione di lire cento per ogni lire cinque di rendita; se temporanei, la somma da diffalcarsi sara' proposta dalla Direzione, a seconda della specialita' dei casi, e deliberata dalla Commissione provinciale.