(Regolamento-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
  Sara' separatamente  determinato  il  prezzo  del  bestiame,  delle
scorte morte e delle altre cose  mobili  esistenti  sui  fondi  e  da
vendersi coi medesimi; il loro valore,  per  norma  dell'asta,  sara'
stabilito dalla  Direzione  in  via  puramente  presuntiva;  salvo  a
determinarne il prezzo reale, da pagarsi dall'acquisitore  dei  beni,
mediante perizia che  verra'  eseguita  all'atto  di  farne  consegna
all'aggiudicatario.