(Regolamento-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
  Nelle condizioni speciali si indicheranno: 
 
    a) I beni da vendere, la loro  situazione,  la  denominazione,  i
confini, la consistenza, ed i dati catastali dei medesimi; 
 
    b) I diritti ed i pesi inerenti al fondo; 
 
    c) Le prescrizioni e le condizioni che si reputera' il necessario
di introdurre qualora si trattasse di boschi, o terreni lungo i fiumi
o torrenti, all'oggetto di guarentire la conservazione delle foreste,
la sicurezza del territorio e delle proprieta' private; e qualora  si
trattasse di beni che contengano monumenti, oggetti d'arte e  simili,
allo scopo di guarentirne la conservazione; 
 
    d) La pubblica cassa presso la quale dovra'  farsi  il  pagamento
del primo decimo del prezzo dei beni, e dell'intiero prezzo  presunto
del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili, non  meno
che il deposito  per  le  spese  e  per  le  tasse  di  trapasso,  di
trascrizione e d'inscrizione ipotecaria.