Art. 90. L'apertura degl'incanti sara' resa nota al pubblico mediante appositi avvisi, nei quali saranno indicati: a) I beni da vendere e la loro situazione; b) Il prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti; c) Il prezzo presuntivo delle scorte vive e morte, e delle altre cose mobili; d) I diritti ed i pesi inerenti al fondo; e) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procedera' agli incanti; f) Il luogo e l'Uffizio presso cui seguiranno gl'incanti; g) Gli Uffizi presso i quali sono ostensibili l'estratto della tabella, i documenti relativi, ed il capitolato d'asta; h) L'ammontare del deposito da farsi per cauzione delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, e della somma che, a sensi dell'articolo 112, dovra' depositarsi dall'aggiudicatario in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria; i) L'avvertenza espressa che l'aggiudicazione sara' definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa. l) Le principali condizioni della vendita di cui, secondo i casi, fosse opportuno che il pubblico avesse cognizione; m) Il modo con cui si procedera' agli incanti, e cioe' se mediante gara pubblica, o mediante schede segrete; n) L'indicazione, quando trattasi di incanto a schede segrete, che si fara' luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.