(Modulo D - Parte II-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Sono a carico del compratore i  compensi,  che  fossero  dovuti  al
conduttore, in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo, e a  suo
favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti  arrecati.
Il compratore e' inoltre pienamente surrogato in ogni altro diritto o
dovere del Demanio  verso  il  conduttore  per  fatti  relativi  alle
locazioni in corso, quantunque  anteriori  alla  vendita;  eccettuati
unicamente   i    fitti    e    le    prestazioni    scadute    prima
dell'aggiudicazione, pei quali si osservera' il disposto  all'art.  4
del presente capitolato.