Art. 5. A cominciare dal 1° luglio 1867 cedono a favore del fondo pel culto le ritenute per pensione che venissero rilasciate dai singoli assegnatari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sommariva Perno, addi' 22 settembre 1867. VITTORIO EMANUELE. Tecchio. U. Rattazzi.