Art. 5. 
 
  A cominciare dal 1° luglio 1867 cedono a favore del fondo pel culto
le  ritenute  per  pensione  che  venissero  rilasciate  dai  singoli
assegnatari. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sommariva Perno, addi' 22 settembre 1867. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                         Tecchio.     
                                                         U. Rattazzi.