Art. 14.
                Funzioni del consiglio dei sanitari e
                  del consiglio sanitario centrale

  Il  consiglio  dei  sanitari  o  il consiglio sanitario centrale e'
l'organo  di  consulenza  tecnica del consiglio di amministrazione ed
esprime parere:
    a)  sull'acquisto  di  attrezzature  scientifiche  che  rivestono
particolare importanza diagnostica e terapeutica;
    b)   sulle   deliberazioni  da  adottarsi,  per  quanto  riguarda
esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione
riguardanti  lo  statuto,  il regolamento del personale e la relativa
pianta  organica  e  sui regolamenti relativi alla organizzazione dei
servizi sanitari dell'ente;
    c)  sulla  valutazione, istituzione, soppressione o modificazione
dei  reparti  e  la  fissazione  delle  tariffe  per  le  prestazioni
medico-chirurgiche.
  Esprime,  inoltre,  parere  su  ogni  altra questione che gli viene
sottoposta  dal  presidente  dell'ente,  dal  sovraintendente  o  dal
direttore  sanitario  ovvero  da  un  quinto  dei  componenti, e puo'
formulare  proposte  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
sanitari.
  E'  in facolta' del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire
alle  adunanze  del  consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale   delle  cui  convocazioni  deve  essergli  data  preventiva
comunicazione.