Art. 18.
         Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici
               che esercitano l'assistenza ospedaliera

  Il  Ministero  della  sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli
istituti  ed  enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma,
che  abbiano  ottenuto  la  classificazione di uno o piu' ospedali da
essi  dipendenti  in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a
25,  in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite
dagli organi della programmazione.
  I  comitati  della  programmazione  sono  tenuti  a  consultare  un
rappresentante  degli  enti o istituti indicati nel comma precedente,
ai fini della redazione dei piani ospedalieri.