Art. 42.
       Principi direttivi per lo stato giuridico del personale

  Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e
lo  stato  giuridico  del personale dipendente degli enti ospedalieri
dovranno   stabilire  la  disciplina  fondamentale  del  rapporto  di
impiego, ispirandosi ai seguenti principi:
    1)  che  le  assunzioni  devono  aver  luogo  esclusivamente  per
pubblico  concorso  nel  limite  delle piante organiche; deroghe alle
assunzioni  per  pubblico concorso possono essere consentite solo per
speciali  categorie  del  personale  esecutivo. Resta la facolta' dei
consigli  di  amministrazione  degli  enti  ospedalieri  di stipulare
convenzioni   con   gli   ordini   religiosi  per  l'espletamento  di
particolari    servizi    con    personale   idoneo   alle   funzioni
rispettivamente assegnate;
    2)  che  lo  stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con
criteri  di  uniformita'  e  in  conformita' dei principi delle leggi
vigenti  che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra'
adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
  In  ogni  caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.