Art. 66.
Estensione  delle  disposizioni sul mantenimento in servizio previsto
                 dalla legge 10 maggio 1964, n. 336

  Le  disposizioni  di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964,
n.  336,  relative al mantenimento in servizio fino al compimento del
70°  anno  di  eta'  dei  sovrintendenti  e  direttori  sanitari, dei
direttori  di  farmacia e dei primari ospedalieri, si applicano anche
nei  confronti  del  predetto personale che sia stato successivamente
trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria.