Art. 3.

  Le  spese  per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli
organi  provinciali  dello  Stato  gravano sui capitoli esistenti nel
bilancio dello Stato per le "pese dei corrispondenti uffici ed organi
provinciali.
  La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici
ed  organi  provinciali,  alle spese che, in base a specifiche norme,
fanno   ad   essi  carico  per  i  corrispondenti  uffici  ed  organi
provinciali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 1968

                               SARAGAT

                                          MORO - COLOMBO - PIERACCINI
                                                    - TAVIANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE