Art. 3. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le "pese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TAVIANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE