Art. 12. All'onere derivante dalla concessione della indennita' straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire 1.670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo n. 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'articolo 8 della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.