Art. 12.

  All'onere    derivante    dalla    concessione   della   indennita'
straordinaria  di  cui  al precedente articolo valutato in lire 1.670
milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento
iscritto  al  capitolo  n. 3523 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire  2.600  milioni  annui,  si  provvede  per  l'anno
finanziario  1968,  per  lire  130  milioni  con  lo stanziamento del
capitolo  n. 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della sanita' per l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni
con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di
previsione  della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno
finanziario  e  per lire 800 milioni con i proventi del contributo di
cui al n. 2) dell'articolo 8 della presente legge.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.