Art. 13. Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.