Art. 13.

  Non  sono  dovuti  sugli  spettacoli,  trattenimenti  ed attrazioni
offerte  dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le
speciali   contribuzioni   previste   dallo  articolo  15  del  regio
decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.