Art. 16.

  Per  le  carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e
dello  spettacolo  viaggiante  la  tariffa  massima  dell'imposta  di
consumo  prevista  dall'articolo  95  del  testo unico per la finanza
locale,  approvato  con  regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175 e
successive modifiche, e' ridotta al 50 per cento del valore.