Art. 16. Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, e' ridotta al 50 per cento del valore.