Art. 17.

  Per  i  veicoli  non  considerati  rimorchi,  impiegati  dai circhi
equestri  e  dallo  spettacolo  viaggiante,  il  rapporto tra il peso
complessivo  a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo
a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.