Art. 18. Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.