Art. 18.

  Gli  esercenti  dei  circhi  equestri e dello spettacolo viaggiante
sono  compresi  fra  i  soggetti  indicati  all'articolo 1, penultimo
comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
  Agli  esercenti  di  cui  al  primo  comma  vengono estese, ai fini
dell'assicurazione  per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.