Art. 19.

  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  turismo  e dello
spettacolo   e'   stanziato  annualmente,  a  partire  dall'esercizio
finanziario  1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di
contributi  straordinari  agli  esercenti dei circhi equestri e dello
spettacolo   viaggiante,   a   titolo  di  concorso  nelle  spese  di
ricostituzione,  con  gli  eventuali  ammodernamenti,  degli impianti
distrutti  o  danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per
particolari accertate difficolta' di gestione.
  Sul  fondo  di  cui  al comma precedente gravano gli oneri relativi
alle  facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli
artisti,   dei  tecnici  e  del  personale  ausiliario,  nonche'  dei
materiali  e  delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli
impianti,  secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile.
  Eventuali  residui  del  fondo  potranno essere erogati a favore di
iniziative  assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al
consolidamento e allo sviluppo del settore.
  I  contributi  straordinari sono assegnati con decreto del Ministro
per  il  turismo  e  lo spettacolo, sentita la commissione consultiva
prevista dall'articolo 3.
  All'onere  di  lire  200  milioni,  previsto  dal  primo  comma del
presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.