Art. 19. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione. Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore. I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3. All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.