Art. 2.

  Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari,
i  trattenimenti  e  le  attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature
mobili,  all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se
in maniera stabile.
  Sono  esclusi  dalla  disciplina  di  cui  alla  presente legge gli
apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.