Art. 20. La presente legge si applica alle imprese di nazionalita' italiana salvo il rispetto delle norme della Comunita' economica europea per la liberta' di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorche' le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunita'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - CORONA - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE