Art. 20.

  La  presente legge si applica alle imprese di nazionalita' italiana
salvo  il  rispetto delle norme della Comunita' economica europea per
la  liberta'  di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la
libera   circolazione   dei  lavoratori  del  settore,  allorche'  le
restrizioni  relative  siano  state  soppresse  negli Stati membri in
applicazione  delle  disposizioni  del  trattato  istitutivo  di tale
comunita'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                              MORO - CORONA - TAVIANI
- PRETI - COLOMBO -
SCALFARO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE